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COMPETENZE

DIRITTO PENALE 

La Costituzione italiana sancisce all'art. 27 co. 3 che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".

È questo il presupposto essenziale e irrinunciabile da cui si deve partire quando si parla di pene, e l'arduo compito di chi siapproccia allo studio della materia, sta proprio nel trovare la giusta chiave di lettura dell'art. 27 della Costituzione che sancisce al comma 3 che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".

È questo il presupposto essenziale e irrinunciabile da cui si deve partire quando si parla di pene, e l'arduo compito di chi si approccia allo studio della materia, sta proprio nel trovare la giusta chiave di lettura dell'art.27 della Costituzione.

Il problema della funzione della pena è certamente il più dibattuto, in quanto la previsione di una pena in caso di violazione dell'ordine generale stabilito dallo Stato, è da sempre stata una necessità costante della vita sociale.

Il reato, punisce un comportamento offensivo, che lede o mette in pericolo, beni dotati di rilevanza penale e l'autore della condotta criminosa, ne risponde penalmente, mediante l'irrogazione di una o più sanzioni che rappresentano la conseguenza giuridica del reato. La responsabilità penale dunque, espone il soggetto, a subire una pena, pecuniaria o detentiva, in via alternativa o cumulativa, da parte dello Stato.

Uno degli argomenti, ancora oggi irrisolti e discussi, è senza dubbio, quello della funzione della pena, e sul punto, affiorano e si contrastano diverse concezioni, sempre nei limiti del dettato costituzionale. Lo scopo della pena statale è al contempo preventivo e repressivo, sociale ed individuale insieme, ed infatti, se la pena non esistesse gli uomini sarebbero spinti a farlo maggiormente, mentre oggi, uno dei motivi per i quali si astengono è proprio perché trattenuti da un calcolo di convenienza. La pena dunque, appare giustificata dalla necessità di determinare i soggetti all’obbedienza del precetto penale e risponde anche alla ragione di rassicurare la collettività circa l’attività dello Stato diretta al mantenimento ed alla reintegrazione dell’ordine giuridico generale. Lo Stato, allorquando minaccia una sanzione in seguito al verificarsi di un evento, deve irrogare la sanzione, per ripristinare l’ordine, per riaffermare la propria autorità e infine per scongiurare le
ipotesi di “vendetta privata”.

Il principio ora espresso, viene codificato anche all'interno della Costituzione, il cui art. 112 consacra il principio di obbligatorietàdi esercizio dell’azione penale, e del nostro codice penale, che consacra il c.d. principio della obbligatorietà della legge penale all'art. 3 c.p., e viene rafforzato dall'art. 5 relativo alla ignoranza della legge penale che non può fungere da scriminante. Emerge, l’inderogabilità della pena, ovvero, la pena, una volta minacciata per un determinato fatto, è applicata all'autore della violazione. Nel nostro codice però troviamo cristallizzato anche un principio importantissimo, quale è quello di legalità, allorquando si afferma all'art. 1 c.p. che “Nessuno puòessere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato alla legge, né con pene che non siano da essa stabilite" La pena, stando alla
disposizione citata, deve essere rigorosamente disciplinata dalla legge e non può essere irrogata se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'art. 1 del codice va a codificare il c.d. principio di legalità formale (nullum poena nullum crimen sine lege) secondo cui reato è solo ciò che è previsto come tale dalla legge, principio già espresso nell'art.art. 25 della Cost, comma 2, in virtù del quale "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" e lo ritroviamo anche all' artt. 7 Cedu e 49 della Carta di Nizza. Il principio, costituzionalizzato attraverso l'art. 25 Cost., è affermato con riferimento al precetto e alla pena ma si estende anche alle misure di sicurezza,come confermato dall'art. 199 del codice penale e opera anche in relazione alle pene accessorie.

Pene e misure di sicurezza come conseguenze giuridiche della commissione di un reato, possono concorrere in via alternativa o congiuntamente a determinare la risposta sanzionatoria da parte dello Stato. Il carattere afflittivo delle misure di sicurezza nonchè la loro collocazione sistematica all'interno del codice, e la sede giurisdizionale di applicazione delle stesse, sono tutti argomenti che inducono a estendere anche a tali misure le garanzie costituzionali previste dall'art. 25 della Cost.

La pena è personale secondo il disposto dell'art 27 Cost. e soggiace al principio di proporzionalità che riceve copertura costituzionale dagli artt. 3 e 27 e viene trasportato all’interno del codice all’art.133 c.p. che introduce un criterio di valutazione agli effetti della pena della gravità del reato e delle condizioni personali del reo. La previsione di una cornice edittale della pena e di criteri per la sua irrogazione e determinazione, risponde alla ragione di assicurare il principio di tassatività e di legalità, che permettono al soggetto di autodeterminarsi consapevolmente in relazione alle conseguenze della propria condotta, inoltre, in tal modo, si garantisce il rispetto dell'art. 3 Cost. del principio di uguaglianza in quanto si garantisce un trattamento sanzionatorio
omogeneo a fronte di eguali condotte criminose.

La ratio legis è importantissima, in quanto, la norma ha la funzione di indirizzare il giudice nell'esercizio del potere discrezionale, sulla base di parametri oggettivi, legati alla gravità del reato, e parametri soggettivi, relativi invece alla capacità a delinquere del reo. Da ciò discende anche una tendenziale illegittimità degli automatismi nell'applicazione della pena e delle c.d. pene fisse, e sul punto sono diverse le sentenze della Corte Costituzionale che potrebbero citarsi. Grazie al principio di proporzionalità si può tendere alla visione di una pena costituzionalmente orientata, e per citare la nostra Corte Costituzionale: "una pena, infatti, per potere rieducare un colpevole non può che essere avvertita come giusta, e la pena è giusta quando proporzionata al reato commesso"  che traduce il principio del finalismo rieducativo asserito
dall'art. 27 della Cost. Inoltre, lo stretto legame tra la funzione rieducativa della pena e la proporzionalità della risposta sanzionatoria, è stato evidenziato in una recente sentenza, la numero 236 del 2016 che cristallizza l'essenzialità della funzione rieducativa della pena e il rispetto del principio di proporzionalità.

Sin dalla sua fondazione lo studio legale Pepe, la materia prevalentemente trattata è stat quella del diritto penale e nello specifico quella del cd diritto penale carcerario, ossia la disciplina penale dei più gravi reati previsti e puniti dal codice penale, per i quali vengono più frequentemente applicate misure cautelari detentive, fra le quali la custodia in carcere (di qui la definizione di “diritto penale carcerario”). 
Tra tali reati vengono annoverati:
- reati contro la persona (omicidio, lesioni personali, etc.);
- reati contro il patrimonio (rapina, estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio, etc.);
- reati in materia di sostanze stupefacenti (detenzione a fini di spaccio, associazione a delinquere
finalizzata al traffico di droga, etc.);
reati associativi (ossia associazione a delinquere);
reati sessuali e prostituzione (violenza sessuale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione,
etc.);

reati contro la famiglia (stalking, etc.).

Argomenti comunque afferenti alla materia del “diritto penale carcerario” sono anche:

- le misure di prevenzione personali e patrimoniali (frequentemente applicate a soggetti pregiudicati per reati di “diritto penale carcerario”;

- l’esecuzione delle pene e i giudizi di sorveglianza tesi all’ottenimento dei benefici dell’ordinamento penitenziario (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare, permessi, liberazione anticipata, etc.);

- la riparazione per l’ingiusta detenzione (nei casi in cui la sottoposizione a misura cautelare la condanna si sia rivelata ingiusta, a seguito dell’assoluzione dell’imputato) - la revisione del processo.

I reati di “diritto penale carcerario” sono estremamente gravi, puniti con sanzioni molto severe, che possono arrivare fino all’ergastolo: è pertanto evidente che chi venga accusato di tali reati avrà necessità di essere assistito da un avvocato che sia esperto in tali materie per scongiurare il rischio di una condanna ingiusta o per sperare – qualora le prove contro di lui siano schiaccianti – almeno in una condanna più mite.

In molti casi potrà essere necessario svolgere investigazioni difensive, ricercando ed esaminando testimoni, oppure acquisendo documenti, oppure ancora affidandosi a persone esperte in materie tecniche che richiedono una preparazione specialistica (ad esempio, consulenze balistiche, tossicologiche, antropometriche, biologiche, etc.): la scelta di procedere a tali atti investigativi è rimessa alla sensibilità dell’avvocato, che deve saper intuire quale strategia investigativa seguire nell’interesse del proprio assistito.

Simili capacità presuppongono una specifica competenza nelle materie del “diritto penale carcerario”, che l'avvocato Albertina Pepe ha acquisito nella pluridecennale attività forense. Lo studio legale Pepe, inoltre, si avvale – secondo necessità – della collaborazione esterna di consulenti tecnici esperti nelle principali materie di attinenza forense, in grado di fornire il loro apporto tecnico-scientifico ove richiesto.

Quando poi – concluse le indagini preliminari – si tratterà di affrontare il processo, l’assistenza di un Avvocato penalista esperto nelle menzionate materie sarà ancor più rilevante: sarà necessario avvalersi di un difensore che sia in grado di studiare le risultanze delle indagini, valutare le prospettive assolutorie e formulare la più difficile delle scelte cui è chiamato un difensore: quella del rito processuale cui aderire (giudizio ordinario, giudizio abbreviato, “patteggiamento”, etc.). Si tratta di una decisione con rilevantissime conseguente sia sanzionatorie (per lo “sconto” di pena previsto per certi riti processuali) che probatorie (per la possibilità, in certi casi, che il processo venga definito sulla base dei soli risultati delle indagini preliminari). Una scelta processuale sbagliata può determinare la condanna di un innocente, oppure l’applicazione di una pena molto più severa di quella che poteva ottenersi con altre decisioni. 

Se la scelta processuale è quella del giudizio ordinario, l’assistenza di un avvocato esperto nella trattazione dibattimentale dei processi è assolutamente indispensabile. L’istruttoria dibattimentale è spesso terreno di uno scontro con il magistrato del pubblico ministero che di frequente si rivela aspro ed energico, e che sempre è estremamente tecnico: la perfetta conoscenza delle numerose regole procedurali che disciplinano il dibattimento e degli orientamenti giurisprudenziali in materia è fondamentale per affrontare con speranze di vittoria la “ordalia dibattimentale”. La necessita di controbattere immediatamente e con fermezza al proprio interlocutore processuale comporta che solo un avvocato che abbia un’ottima conoscenza del processo e una perfetta consapevolezza delle regole procedurali possa affrontarlo serenamente. 

Una particolare competenza, inoltre, è richiesta anche per i giudizi di impugnazione: la redazione di un buon atto di appello o di ricorso in cassazione è di fondamentale importanza per il buon esito dell’impugnazione. La competenza e l’esperienza acquisite dall'avvocato Albertina Pepe nella redazione di atti di impugnazione viene posta al servizio degli assistiti dello studio che ne abbiano di necessità.

DIRITTO PENALE MINORILE

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Il diritto penale del minore è il risultato di una lunga evoluzione legislativa: come sempre avviene nella storia del diritto la ricostruzione giurisprudenziale è figlia di un lungo processo di maturazione sociale e di coscienza civile che ha riconosciuto, con l’evoluzione ordinamentale, una specificità di trattamento alla condizione minorile in un’ottica di creazione di un sistema differenziato che mira, in primis, alla rieducazione del minore che commette un reato. La necessità di tutelare il minore nella fase evolutiva, anche quando risulta responsabile

della commissione di un reato, ha portato alla predisposizione di una disciplina ad hoc per il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del fatto di reato.

La materia, disciplinata dalla legge delega n. 81 del 16 Febbraio 1987, attuata dal D.P.R. n.448 del 22 Settembre 1988, è improntata al recupero sociale del minore.

In tal senso si è costruito il processo penale minorile intorno a principi di autonomia, specialità, minima offensività e rieducazione nell’interesse del minore. Il DPR in questione ha previsto per gli Organi Giudiziari, ad esempio, la possibilità di avvalersi, in ogni stato e grado del procedimento, dei servizi minorili di assistenza istituiti presso gli enti locali: essi, attivandosi al momento dell’arresto del minorenne,  hanno assunto dunque un ruolo fondamentale nei gradi successivi, mirando a formulare un progetto educativo nell’interesse del minore.

Istituto fondamentale previsto dal decreto presidenziale è quello della messa alla prova per cui il giudice sospende il procedimento al fine di valutarne la personalità e l’evoluzione caratteriale: in tal caso il minore viene affidato ai servizi sociali i quali seguono passo dopo passo l’evoluzione del soggetto nel rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice. Decorso il periodo di sospensione il giudice dichiara l’estinzione del reato in caso di esito positivo della prova.

Altro beneficio applicabile al minore è l'istituto giuridico del perdono giudiziale attraverso il quale il giudice minorile decide riguardo l’estinzione o meno del reato compiuto dal minorenne a seguito del ricorrere di determinati requisiti riportati nella disposizione: l’istituto ha una funzione emendativa in ragione dell’età del soggetto mirando al suo recupero sociale in un’ottica special-preventiva esprimendo un favor del minorenne.

L'articolo 24 R.D.L. 1404/1934 così come modificato dall’art. 4 del R.D.L. 1802 del 1938, invece, disciplina l'istituto della riabilitazione speciale ex art. 178 c.p. che trova applicazione solo agli imputati maggiorenni.  Essa può essere richiesta dalla parte o concessa d’ufficio ed ha l’obiettivo di estinguere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna al ricorrere di determinate condizioni. Requisiti necessari per la concessione sono: che i fatti commessi siano stati compiuti dall’imputato quando ancora era minorenne; concedibile fino a 25 anni; non subordinazione all’adempimento delle obbligazioni utili nascenti dal reato.

Alle stesse finalità di cui sopra, ovvero quella della rieducazione attraverso la pena e all’inserimento del minore all’interno di un contesto di responsabilità a livello sociale, il già citato D.P.R. 448/1988 ha previsto le misure cautelari minorili. Le stesse vengono disposte nei casi in cui il reato ha come pena l’ergastolo o la reclusione non inferiore a cinque anni. L’affidamento del minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia che hanno il compito di sostenere e controllare lo stesso.

Le misure cautelari previste per i minori sono: le prescrizioni in libertà, che obbligano il minore allo studio, al lavoro e ad attività socialmente utili; la permanenza in casa, eccetto il permesso per andare a scuola; il collocamento in una comunità, quale centro per la Giustizia Minorile in collaborazione con le strutture specializzate nel campo adolescenziale che impedisce la libera circolazione del minore e consente una vigilanza continua.

Infine  è prevista anche la custodia cautelare in carcere, che di norma, secondo il principio di residualità della detenzione, viene utilizzata solo come ultima e residuale misura, come extrema ratio, ossia nel caso in cui effettivamente sussistano delle preoccupazioni relative al minore e al suo rapporto con la società che non potrebbe essere tutelato sufficientemente se non in un contesto di custodia cautelare.
L' Avv. Albertina Pepe, che si avvale di collaboratori specializzati in mediazione familiare, accompagna il minore nel delicato percorso che si snoda all'interno del processo penale minorile.

DIRITTO DI FAMIGLIA

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La definizione della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio si collega all'art. 2 Cost., ove si afferma che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Un principio fondamentale contenuto nell'art. 29 Cost., come specificazione della norma di eguaglianza giuridica dei cittadini senza distinzione di sesso contemplata nel precedente art. 3, è quello dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare: principio poi ribadito nell’art. 30, 1° comma, che attribuisce ad entrambi i genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. Fin dai primi anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione si è posto il problema dell'attuazione dei precetti costituzionali in materia familiare; l'inerzia del legislatore ha più di una volta reso necessario l'intervento della Corte Costituzionale, le cui sentenze hanno eliminato talune disposizioni (per esempio gli artt. 151 c.c. e 559 c.p.) in contrasto con la Costituzione. Nel 1975 il Parlamento, prendendo atto dell'evoluzione politico-sociale che ha caratterizzato lo sviluppo della società italiana negli ultimi decennî, ha approvato la legge di riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151). Con questa legge l'ordinamento giuridico italiano è stato uniformato ai precetti costituzionali in ciascuno dei settori nei quali l'attuazione della Costituzione era più necessaria e urgente: posizione della donna nella famiglia, rapporti personali fra i coniugi, rapporti patrimoniali tra i coniugi, diritti e obblighi verso i figli, posizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio.

L'1.12.1970 entra in vigore la legge n 898 (legge sul divorzio) che istituisce importanti cambiamenti in materia di separazione tra i coniugi. E’ stato eliminato completamente il concetto di “colpa” ed è stato sostituito con il principio di “consenso”, fondando la causa della separazione sulla impossibilità di continuare la convivenza o sulla presenza di comportamenti che potrebbero avere ripercussioni gravi sull’educazione dei figli. Il secondo comma dell’art.151 c.c. ha introdotto poi la possibilità di richiedere al giudice l’addebito all’altro coniuge quando è questi ad aver determinato, con i suoi comportamenti, l’intollerabilità della convivenza coniugale. Ma è una richiesta solo ulteriore ed eventuale che, a differenza della “colpa”, non condiziona la pronuncia o meno della sentenza di separazione. Invero sulla natura dell’addebito sono sorte molte discussioni: alcuni ritengono che abbia natura di sanzione (come quella per colpa), tanto è vero che da esso discendono conseguenze quali la perdita dei diritti ereditari e dell’assegno di mantenimento, altri invece reputano che l’addebito abbia solo la funzione di determinare una soluzione equilibrata alla vicenda che ha condotto alla separazione, evitando al coniuge che ha subìto la separazione a causa dei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali posti in essere dall’altro, di dovere continuare ad essere legato a lui/lei da obblighi di assistenza e vincoli di carattere ereditario.

Altro aspetto molto importante nella vita dei coniugi è il regime patrimoniale. Quando si parla di “regime patrimoniale tra i coniugi” si intende fare riferimento al tipo di disciplina che seguono i beni (immobili, mobili o mobili registrati) dei coniugi in seguito al loro matrimonio. Con la legge 151/1975 il regime ordinario è quello della comunione legale, come espressamente sancito dall’art. 159 del codice civile. In ogni caso, è data la piena facoltà ai coniugi, sia al momento della celebrazione del matrimonio che successivamente, di scegliere a favore di un differente regime patrimoniale, ovvero quello della separazione dei beni di cui agli artt. 215 e ss. cod. civ. o della comunione convenzionale ex artt. 210 e ss. cod. civ.. Inoltre, le parti, o un terzo, possono istituire convenzionalmente un vincolo di destinazione su determinati beni, ricorrendo all’istituto del fondo patrimoniale prevista negli artt. 167-171 cod. civ.

L'istituto del diritto di famiglia, è comunque, in continua evoluzione. Fra le novità di maggior rilievo l’istituzione di un unico Tribunale che si occupa di separazioni, divorzi e affidi, indipendentemente dal fatto che il minore sia nato dentro o fuori dal matrimonio. Si prevedono tribunali circondariali e, quale organo centrale, un tribunale distrettuale. Il Tribunale delle famiglie sarà supportato anche da un Ufficio del Processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali. Si tratta di una riforma processuale che non incide sul diritto sostanziale di famiglia ma ne incrementa le garanzie nei relativi giudizi. Le nuove norme puntano a favorire la rapidità dei procedimenti per le donne vittime di violenza e per i minori: per questo, si rendono ora possibili al giudice civile primi accertamenti, anche sommari, per verificare la violenza, oltre alla possibilità di provvedimenti di protezione. Per quanto riguarda l’iter di affidamento dei minori e l’allontanamento del coniuge violento ci sono novità: in casi di violenza- emersi nei procedimenti civili – il giudice fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale. Ora si introduce invece la necessità di un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie: il giudice civile può raccordarsi con quello del penale, se trova, ad esempio nei casi di separazione, tracce di violenza. E a sua volta, la procura deve mettere a conoscenza del giudice civile eventuali atti contro il coniuge violento. È previsto che qualora vi sia una parte debole economicamente, quest’ultima può chiedere al giudice che una porzione dei redditi possa essere messa a sua disposizione. novità introdotte riguardano

Tra le novità introdotte, altresì, vi è la valorizzazione delle forme di giustizia alternative, attraverso il potenziamento della mediazione, della negoziazione assistita e dell’arbitrato. La mediazione viene potenziata con tre metodi: incentivi fiscali, riduzione delle spese legali e introduzione, nei casi previsti, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Viene inoltre estesa l’area dell’obbligatorietà e valorizzata la mediazione demandata al giudice. La negoziazione tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle sull’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. Si permette inoltre ai coniugi di concordare con la negoziazione assistita in sede di divorzio l’assegno in unica soluzione. L’arbitrato viene potenziato rafforzando le garanzie di imparzialità degli arbitri e attribuendo loro, se le parti sono d’accordo, il potere di emanare misure cautelari.      

Quanto alla semplificazione del procedimento, nel processo di primo grado, per fare in modo che la causa arrivi alla prima udienza già definita, vengono introdotti termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. Vengono stabilizzate le innovazioni telematiche introdotte durante l’emergenza covid: udienze gestite per via scritta o da remoto. Tra le novità del processo di primo grado anche l’ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato. Per quanto riguarda l’appello, è prevista la restrizione delle possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado e razionalizzazione del ‘filtro’. Nel giudizio in Cassazione, si affermano i principi di chiarezza e sinteticità negli atti introduttivi, si prevede la semplificazione dei riti, l’abolizione della sezione filtro, la riduzione delle ipotesi di decisione con pubblica udienza. Viene poi introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione, cioè la possibilità per il giudice di investire direttamente la Corte nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale

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L’art. 29 della Costituzione definisce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» e afferma l'obbligo della Repubblica di riconoscere alla famiglia così intesa i diritti che le competono; stabilisce che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti previsti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. L'art. 30 Cost., dopo avere precisato che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, attribuisce al legislatore il compito di assicurare alla prole naturale ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

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