Cassazione Sez V Penale n 42664/2021
- Avv Albertina Pepe
- 25 nov 2021
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La bancarotta fraudolenta documentale, ex 216 comma 1, n. 2 Legge Fallimentare, nel caso di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili richiede il dolo specifico.
E' quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione sezione V con la sentenza n. 42664 del 5 novembre 2021 che ha annullato la sentenza della corte di appello di Roma che ha reputato “sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la generica consapevolezza, da parte dell'amministratore della fallita, di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, nulla specificando in relazione al dolo specifico richiesto, pur trattandosi, secondo la contestazione, di condotta di sottrazione delle scritture, né addivenendo ad una espressa riqualificazione della fattispecie ritenuta”.


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